STUDIO LEGALE
MIGLIO – SIMONETTI
On.le
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Piazzale Porta Pia n. 1 00198 Roma Via pec: m_inf@pec.mit.gov.it
On.le Ministero della Salute Lungotevere Ripa n. 1 00144 Roma Via pec: dgfdm@postacert.sanita.it
On.le Ministero dell’Interno Piazza del Viminale n. 1 Piazza del Viminale, n. 1 00184 Roma
Roma, 23 dicembre 2024
OGGETTO: Atto di invito e diffida per l’impellente indizione del tavolo tecnico ai fini della regolamentazione della disciplina dei controlli stradali a tutela e nell’interesse dei cittadini che assumono cannabis per uso terapeutico
Spett.li Ministri e Funzionari,
scriviamo la presente nell’interesse delle seguenti associazioni: Comitato Pazienti Cannabis Medica, Canapa Caffè, Associazione Tutela Pazienti Cannabis Medica APS ETS, Cannabis social club di Bolzano, Meglio Legale, Canapa Sativa Italia, Deep Green, THC Milano The Hemp Club, Seminiamoprincipi, Cannabis medical center e Ornella Muti Hemp Club, CFU-Italia, Carlo Therapy, Associazione Pazienti Cannabis Medica.
PREMESSO
- che tutti i membri delle sopra indicate associazioni sono pazienti che assumono terapie a base di cannabis e che, in molti casi, sono titolari di patente di guida;
- che, a partire dal 14 dicembre u.s., è entrata in vigore la riforma dell’art. 187 C.d.S. con la quale lo Stato italiano ha deciso di sopprimere l’accertamento dello stato di alterazione per i controlli su strada, ritenendo bastevole la rilevazione dello stato di assunzione del THC già per mezzo del c.d. drogometro e, comunque, degli esami clinici sulle principali matrici biologiche;
- che, tale “novità” risiede nell’esigenza «di porre rimedio alle difficoltà operative riscontrate nella contestazione dell’illecito della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, incidendo principalmente sugli strumenti di polizia. Nello specifico, si supera lo stato di alterazione psico-fisica come presupposto per tipizzare la fattispecie penale, che determinava di fatto la non punibilità di condotte particolarmente pericolose per l’incolumità pubblica» (cfr. pag. 4 Atti Parlamentari, A.C. 1435);
- che, come noto, lo stato di alterazione ha da sempre caratterizzato la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187 C.d.S., la quale non era quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che versava in stato d’alterazione psicofisica determinato da tale assunzione;
- che, quindi, prima della riforma, al fine di affermare la responsabilità amministrativa e penale di un conducente:
a) non era sufficiente provare solamente che egli avesse assunto stupefacenti;
b) era necessario dimostrare che egli guidava in stato d’alterazione (esempio: andamento barcollante, stati deliranti, etc.) causato da tale assunzione; - che tale complessità probatoria – anche secondo la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione – si imponeva a garanzia dell’interessato, in quanto è fatto notorio che le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, e quindi l’esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un paziente che ha assunto un farmaco a base di cannabis e che, pertanto, non si trova al momento del controllo in stato di alterazione;
- che, secondo costante scienza medica e tossicologia forense, la positività alla presenza di cannabinoidi nei test ha valore puramente indicativo ma non probatorio, ergo non può provare l’assunzione di stupefacente poche ore prima di un controllo su strada poiché il metabolita del THC è riscontrabile anche a distanza di molto tempo dall’assunzione dello stupefacente, quando ormai l’effetto della cannabis è oramai abbondantemente cessato (a ciò si aggiunga il problema dei c.d. falsi positivi poiché i test di I livello sono sensibili a interferenze da farmaci o metaboliti);
CONSIDERATO - che la competenza a risolvere la problematica in questione afferisce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (responsabile in ordine al tema patente di guida); al Ministero della Salute e al Ministero dell’Interno per quanto concerne la tematica della salute alla guida e della sicurezza stradale;
- che, quanto sopra accennato, pone un evidente, grave e concreto pericolo ai danni del paziente che assume la cannabis per uso terapeutico, ovviamente con prescrizione medica;
- che, infatti, benché egli si ponga alla guida dopo ore dall’assunzione del farmaco (dalla cui assunzione, per evidenza, non derivano deficit in punto di idoneità alla guida), attualmente è sufficiente la positività al “pre-test” (in uno ai successivi accertamenti ospedalieri): da ciò, in Italia, dopo il 14 dicembre u.s., si ritiene integrata la penale responsabilità di guidare in un (presunto) stato di intossicazione da THC;
- che la “positività autentica” ricavata dall’esame di laboratorio non può, di per sé, diventare positività autentica in senso legale o giudiziario: dal dato di laboratorio si può trarre la solamente la convinzione che il paziente abbia assunto cannabinoidi; da un’assunzione pregressa di cannabis (che risulta dal positivo emergente dalle tracce) non è possibile inferire una inidoneità (un positivo giudiziario) alla conduzione di un veicolo;
- che, e sarebbe un’offesa all’intelligenza ritenere il contrario, l’assunzione di un farmaco non induce sempre e comunque un’effettiva alterazione dello stato psicofisico di un paziente conducente: eppure, ad oggi, la riforma dell’art. 187 C.d.S. ha previsto la soppressione (codesta la parola adottata dal neonato Disegno di Legge) della necessità di accertare anche la ricorrenza dello stato di alterazione;
- che, in ultima analisi, il problema, non è se e quando un paziente abbia assunto o meno il farmaco a base di cannabis: il nodo della questione si deve individuare, invece, sotto un profilo fisiologico, biologico e giuridico nel diritto costituzionalmente garantito di un cittadino che si cura con il THC avente funzione terapeutica, senza che egli debba necessariamente costituire un pericolo pubblico per gli altri consociati;
- che, in altri termini, sopprimere l’accertamento normativo dello stato di alterazione significa presumere illegittimamente, irragionevolmente e a-scientificamente che chi assume la cannabis per scopi terapeutici abbia sempre e comunque ridotta o compressa la capacità di guida;
RILEVATO - che, come risulta dai dati pubblicati sul sito del Ministero della Salute, «su un totale di 56.284 incidenti con lesioni osservati, sono stati 4.979 quelli con almeno uno dei conducenti dei veicoli coinvolti in stato di ebbrezza e 1.676 quelli per i quali si è rilevato l’effetto di stupefacenti»;
- che, come risulta dalla statistica delle infrazioni sulla medesima fonte, la guida in stato di ebbrezza è altamente più ricorrente di quella sotto l’influenza di stupefacenti:
VERIFICATO - che il Ministro Matteo Salvini, in occasione di recenti interviste, ha affermato:
1) “Basta fake news, nessun divieto assoluto di guida per i pazienti, ma una necessaria ponderazione caso per caso, come già avviene oggi” (da Il Fatto Quotidiano);
2) “Creazione di un tavolo per individuare deroghe per pazienti in trattamento. Salvini pertanto – scrive il Mit -, a tutela di questi cittadini, e dopo un proficuo confronto con medici e altri esperti, ha chiesto la creazione di un tavolo di lavoro che stabilisca eventuali deroghe o una disciplina di dettaglio che consenta di individuare in via interpretativa le ipotesi di non sanzionabilità, debitamente certificate dal medico curante, per i pazienti soggetti ad un trattamento farmacologico che — per il principio attivo, la posologia, la durata temporale e le condizioni psicofisiche generali del paziente — è idoneo a non pregiudicarne, comunque, l’idoneità alla guida” (da Il Sole 24 Ore): - che, invece, come risulta a pag. 109 degli Atti Parlamentari del Disegno di Legge A.C. 1435, è stato già svolto un tavolo tecnico per approvare, poi, la riforma dell’art. 187 C.d.S.:
- che è inaccettabile aver riformato l’art. 187 C.d.S. senza aver previamente indetto uno specifico tavolo tecnico come annunciato sui social media: diversamente, avendo svolto le consultazioni con “Le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori” (leggi sopra), ne deriva che i pazienti italiani che si curano con la cannabis non sono stati ritenuti quale classe rappresentativa;
- che, quindi, è inaccettabile che lo Stato italiano modifichi una Legge (il Codice della Strada) dimenticando di salvaguardare migliaia di pazienti per, poi, annunciare un tavolo tecnico invero già tenutosi nel silenzio della comunità scientifica e di settore;
- che, ad oggi, le migliaia di pazienti in Italia hanno paura di guidare perché, se trovati positivi alla cannabis, benché non alterati, possono concretamente ed attualmente perdere la patente di guida: ne deriva una concreta ed attuale limitazione alla loro libertà di movimento per motivi di lavoro, di studio, di relazione, di cura et similia;
- che neanche è risolvibile il problema in questione con la scorciatoia propagandistica di “valutare caso per caso”: in uno Stato di diritto non è ammissibile lasciare la libera iniziativa ad un agente operante su strada di rilevare la positività con il c.d. drogometro con la pia speranza che, consultando una prescrizione medica, possa soggettivamente decidere di non incriminare un paziente: sarebbe l’agente operante, in tal caso, a violare la legge perché basta la positività al THC per far scattare l’incriminazione;
RIMARCATO - che il patema d’animo sofferto dai pazienti in questione, cagionato dalla paura di guidare la macchina e dalla perdita delle chance esistenziali ad essa correlate, implica un danno morale inteso quale concreta probabilità di subire un pregiudizio giuridico (paura di essere incriminato), assimilabile alla figura del danno da pericolo elaborata dalla giurisprudenza di legittimità;
- che il perturbamento psichico di ciascun paziente che si cura con la cannabis è conseguenza diretta del turbamento dell’equilibrio psichico che ammanta quotidianamente un paziente che assume cannabis e si mette alla guida: diversamente, come nel caso di tanti altri farmaci, è proprio l’assunzione di terapia a base di cannabis che permette ad un paziente di vivere meglio e di essere idoneo anche alla guida;
- che, quindi, la tutela della lesione dei valori dei pazienti in questione appare questione impellente e, soprattutto, di civiltà.
Alla luce di quanto sopra dedotto ed argomentato, gli scriventi legali – per conto e nell’interesse delle associazioni sopra indicate – invitano e diffidano i competenti Uffici ad indire il Tavolo Tecnico, entro e non oltre il 20 gennaio p.v., avente ad oggetto la regolamentazione e la disciplina probatoria nei confronti dei pazienti di cannabis terapeutica che si pongono alla guida, con il precipuo fine che la politica del “caso per caso” non ceda il passo all’incertezza giuridica ai danni dell’intera collettività dei pazienti
Ringraziamo per l’attenzione e restiamo fiduciosi in una leale reciproca collaborazione.
avv. Claudio Miglio avv. Lorenzo Simonetti
grazie
Non solo per la cannabis ma per qualsiasi dico qualsiasi paziente in cura con qualsiasi medicina psicotropa però totalmente in grado di guidare perché non ha alterazioni psico fisica